Art. 4.
(Circolazione su strade a fondo naturale).

      1. La circolazione dei veicoli motorizzati sulle strade a fondo naturale è disciplinata dal codice della strada, ove applicabile, salvo quanto disposto dalla presente legge.
      2. Fatte salve la circolazione per ragioni di servizio e di lavoro, nonché le eccezioni e le deroghe previste dalla presente legge, sono imposti i seguenti limiti generali alla circolazione dei mezzi motorizzati sulle strade a fondo naturale:

          a) sulle carrarecce e sui tratturi non è ammesso il transito di veicoli il cui asse è di lunghezza superiore al 70 per cento della larghezza media della strada o la cui massa limite, calcolata ai sensi dell'articolo 62 del codice della strada, è superiore a 3 tonnellate;

 

Pag. 6

          b) sulle mulattiere non è ammesso il transito di veicoli motorizzati diversi da ciclomotori e da motocicli;

          c) sui sentieri non è ammesso il transito di veicoli motorizzati, con esclusione delle moto da trial.

      3. Non è comunque ammessa la circolazione di veicoli a motore il cui transito, avuto riguardo alla specifica condizione anche temporanea di ogni singola strada a fondo naturale, comporta alterazioni permanenti e funzionalmente rilevanti del fondo stradale. Il conducente e il proprietario dei veicoli che provocano tali alterazioni sono solidalmente responsabili nei confronti degli enti proprietari della strada per il risarcimento del danno procurato.
      4. I veicoli circolanti devono comunque rispondere a ogni prescrizione del codice della strada; in particolare, la rumorosità dello scarico non può superare i limiti di omologazione del veicolo e i pneumatici devono essere omologati per la circolazione stradale.